Versamento imposta di registro su contratti di locazione
SOGGETTI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”
ADEMPIMENTO
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2012
MODALITA’
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell’attestato di versamento va poi consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione
CODICE TRIBUTO
107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
114T – Imposta di registro proroga contratti di locazione
110T – Imposta di registro -cessione contratti di locazione e affitto
113T – Imposta di registro -risoluzione dei contratti di locazione e affitto
108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici