Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.
Nuova scadenza per le comunicazioni di completamento
Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:
- entro il 15 settembre 2026,
- si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
- che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)
La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
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