Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda
Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.
Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.
Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti
Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.
La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005.
Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.
Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus
Un punto di interesse operativo della risposta del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine.
Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.
La verifica delle condizioni minime del tirocinio
Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.
| Requisito | Riferimento normativo | Condizione richiesta |
|---|---|---|
| Anzianità di iscrizione all'Albo | Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio | Almeno 5 anni |
| Formazione professionale continua | Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio | Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine |
| Assiduità del tirocinio | D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 | Minimo 20 ore settimanali |
| Coerenza delle mansioni svolte come dipendente | Art. 1, D. Lgs. 139/2005 | Attività riconducibili a quelle proprie della professione |
| Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda | Art. 47, D.P.R. 445/2000 | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria |
Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.


