Rottamazione quinquies: esito della domanda entro il 30.06

La Riscossione conferma che entro il 30 giugno arriveranno gli esiti della rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione risponde con:

  • accoglimento
  • o rifiuto

della richiesta.

Vediamo tutti i dettagli.

Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

La legge prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.