Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 novembre 2025, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo correttivo e integrativo nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie.
Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:
- IRPEF e IRES,
- fiscalità internazionale,
- imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro,
nonché di modifica:
- allo statuto dei diritti del contribuente
- e ai testi unici:
- delle sanzioni tributarie amministrative e penali,
- dei tributi erariali minori,
- della giustizia tributaria
- e in materia di versamenti e di riscossione.
Scarica il testo del dlgs correttivo e integrativo approvato dal CdM il 20.11.2025
Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.
Principali novità del decreto correttivo
IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti
Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.
Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
- gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.
Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.
La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico
L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.
Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.
Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni
Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:
- redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
- rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.
La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.
Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente
Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).
Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione
L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:
- entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
- prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
- solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.
Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).
Regole specifiche IRAP
La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:
- il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
- e lo stesso vale per l’anno della correzione.
La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.
Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR
Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:
- il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
- occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.
Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti
Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro
Modificati:
- art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
- art. 46 del DPR 131/1986;
- artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).
La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.
Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali
Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.
Nuove garanzie
- estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
- termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
- introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
- nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.
Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale
Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.
Accise e tributi minori
Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:
- autotrazione,
- combustione uso domestico e non domestico,
- produzione elettrica.
Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.
Allegati:

