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Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge italiana approvata

Il 17 settembre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge A.S. 1146-B, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).

Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.

Tra i principi generali (art. 3) si confermano:

  • trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
  • sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
  • centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
  • tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.

La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.

Cosa cambia per le imprese

Il provvedimento riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.

Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.

Disposizioni in materia di lavoro

L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori. 

Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.

Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:

  • sesso e genere,
  • età,
  • origini etniche,
  • credo religioso,
  • orientamento sessuale,
  • opinioni politiche,
  • condizioni personali, sociali o economiche.

Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.

Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.

Investimenti e sostegno alle imprese

L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.

Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.

Diritto d’autore e penale

In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.

È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.

Sul piano penale (art. 26), si segnalano:

  • aggravanti per reati commessi mediante IA;
  • il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
  • aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.

Privacy, informazione e tutela dei minori

L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
La norma aggiorna la disciplina per i minori:

  • per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
  • i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.

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