Bonus 100 euro: le regole 2022

La recente legge di bilancio 2022 ha modificato nuovamente il  vecchio " Bonus Renzi" ( dal 2020 ridefinito ufficialmente trattamento integrativo) ovvero il credito irpef riconosciuto direttamene   in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad una certa soglia  da parte dei datori di lavoro.  

La novità fa parte della complessiva riforma fiscale che prevede:

  •  nuove aliquote e scaglioni IRPEF
  • abolizione e rimodulazione  di detrazioni e 
  • eliminazione dell'IRAP per alcuni soggetti 

realizzata dalla legge di bilancio 2022 n. 234 2021.

Rivediamo nei paragrafi che seguono  l'evoluzione della misura per i lavoratori dipendenti  e i pensionati  e vediamo le regole attuali  dettate  recentemente dall'Agenzia con la circolare 4 E del 18 febbraio 2022  con esempi e gli specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro per l'erogazione in busta paga e il recupero dall'amministrazione finanziaria.

Bonus Renzi e trattamento integrativo 2020/21

Il  bonus Irpef 80 euro, detto anche " Bonus Renzi"   era stato introdotto dal Governo Renzi  in via temporanea  con l'art. 1 del D.L. n. 66/2014  dal maggio 2014 a dicembre 2014, ed era  poi divenuto "strutturale", grazie alla Legge di Stabilità 2015 . Il bonus consisteva in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosceva in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.

Con la legge di bilancio 2020 il bonus è stato denominato " trattamento integrativo" ,  aumentato a 100 euro mensili e  riservato ai redditi fino a 28mila euro. 

E’ stato  inoltre affiancato da un'altra misura per i redditi leggermente piu alti  definita “Ulteriore detrazione” .

 Questa spettava con importi  differenziati con un massimo di 80 euro mensili per i redditi  oltre i 28mila euro,e  progressivamentente decrescente fino a  zero per i soggetti con reddito oltre la soglia di  40mila euro.   Questa norma sulla ulteriore detrazione è stata abrogata.

L’Agenzia aveva fornito i chiarimenti  con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E.

Trattamento integrativo Bonus 100 euro da gennaio 2022: a chi spetta

Come anticipato, l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo per ottenere il BONUS IRPEF DI 100 EURO da  parte dei percettori di ireddito di lavoro dipendente e assimilati,con le stesse modalità di calcolo e requisiti 

In particolare il trattamento integrativo è riconosciuto:

  1.  se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro   e
  2.  se la  somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edificiè  superiore all’imposta lorda 

L'importo   del bonus , al massimo pari a 1.200 euro, corrisponde  alla differenza tra la somma delle detrazioni  e l’imposta lorda.

Nello specifico per il calcolo  va tenuto conto delle seguenti detrazioni per l’anno d’imposta 2022, 

a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); 

b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);

 c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR)

 d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale 

e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR)

 f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 

g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute e rateizzate  fino al 31 dicembre 2021 

ATTENZIONE  L’imposta lorda  va   determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati

Per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni  previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020, è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso ( 2022), diminuita delle detrazioni.

Bonus 100 euro: adempimenti dei sostituti d’imposta e dei lavoratori

il trattamento integrativo, spiega l'Agenzia va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere  la richiesta  da parte dei lavoratori, direttamente nelle buste paga a partire dal gennaio 2022  e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza. 

 I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base: 

  1.  al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
  2. alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso sulla base delle detrazioni a lui note (ex articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR) 

L’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore 

 I lavoratori sono tenuti a comunicare  redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento. 

OPZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL BONUS IRPEF

Il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all’erogazione del  Bonus IRPEF , ad esempio,  se  disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame;

 in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il Bonus IRPEF eventualmente già erogato,    nei periodi di paga successivi entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. 

L’importo del trattamento integrativo va ndicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU)

Il recupero del relativo importo se  superiore a 60 euro va  effettuato in otto rate di pari ammontare 

ATTENZIONE, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta deve recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo. In caso di incapienza della retribuzioni l’ «importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».

 I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo con le modalità già  chiarite con la circolare n. 29/E del 2020. 

Bonus Irpef 2022: esempi di calcolo

Questi gli esempi  pratici di calcolo forniti dall’  Agenzia  sull'applicazione del nuovo Bonus 100 euro

ESEMPIO N. 1 

lavoratore dipendente  con contratto a tempo indeterminato – 365 gg.  reddito : 14mila euro 
capienza rispetto alle detrazioni  rispettata in quanto:  detrazione da lavoro dipendente = 1880 euro
imposta netta = 1340 euro
trattamento integrativo = 1200 euro 

ESEMPIO N. 2 

contribuente con:

  •  contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato  – 365 gg. per un importo pari a 18.000 euro e  
  • redditi agrari pari a 7.000 euro.
reddito complessivo = 25 mila euro 
Detrazioni : 

  • coniuge a carico, 
  •  spese per interessi passivi  per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 
  • spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR – seconda rata
 
capienza  imposta lavoro dipendente -detrazioni (imposta maggiore delle detrazioni ) rispettata in quanto :

imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente = 3.970 euro

 detrazione da lavoro dipendente spettante= 2.825 euro, 

l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro 

incapienza imposta lorda -detrazioni ( l'imposta lorda deve essere minore delle detrazioni ) è  rispettata in quanto   imposta lorda= 5720 euro;
•  detrazioni lavoro dipendente = 2.185 euro;
• detrazioni per carichi di famiglia, = 690 euro;
detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100)= 760 euro;
 • seconda rata di detrazione bonus edilizi= 3.000 euro;
totale detrazioni, pari a 6.635 euro.
 differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pari a -915 euro
trattamento integrativo =  915 euro
 se la differenza  tra imposta lorda e detrazioni fosse stata di 1.400 euro, il trattamento integrativo sarebbe stato di  1.200 euro, limite massimo