Superbonus 110%: l’abuso edilizio nell’appartamento privato non fa perdere l’agevolazione

Il tecnico asserveratore è tenuto ad individuare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari.

Di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. "appartamenti") non precludono l'accesso al "Superbonus 110%" per interventi effettuati sul condominio, non solo per gli interventi "trainanti" (cappotto termico esostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi"trainati").

Questo in sintesi quanto chiarito, con Risposta a interpello n. 909 del 2020, dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna chiarisce che "le asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".

L'interpello era stato proposto da una società appaltatrice di un contratto per un condominio per l'esecuzione di lavori di efficentamento di cui all'art 119 della legge n 77/2020 ossia avvalendosi dell'agevolazione nota come superbonus 110% per:

  • esecuzione di interventi "trainanti" per cappotto termico e sostistuzione caldaie
  • esecuzione di interventi "trainati" per sostituzione di serramenti e infissi di ogni singola unità abitativa posta nel condominio

L'istante pone un quesito circa l'ipotesi in cui si rilevi che su uno o più unità immobiliari del condominio NON possa procedersi con l'asseverazione dello stato legittimo. 

Chiede in sostanza se, nel caso di abuso edilizio riscontrato su una proprietà privata, sia preclusa la possibilità di accesso al superbonus in quanto il tecnico asseveratore sia in qualche modo tenuto a rilevarla.

Egli suggerisce una soluzione interpretativa con la quale peraltro la Direzione regionale, nel rispondere, concorda.

Innanzitutto è bene precisare che per la fruizione del superbonus è necessaria ai sensi dell'art 119 una asseverazione tecnica che dichiari lo stato legittimo dell'immobile oggetto dell'intervento.

Viene ricordato che lo Stato non può accordare agevolazioni per costruzioni che presentano abusi edilizi di entità superiori al 2%.

Ciò premesso, le Entrate hanno chiarito che a seguito della novità introdotta all'art 119 con il comma 13 ter, in vigore dal 14 ottobre 2020, il tecnico abilitato può asseverare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari.

In sintesi come anche suggerito dall'istante possiamo riassumere che la presenza di eventuali non conformità urbanistiche (abusi edilizi) sulle singole unità abitative, negli appartamenti del condominio, NON preclude:

  • il superbonus su interventi trainanti,
  • nè su interventi trainati (nel caso di specie il superbonus su infissi e serramenti che insistono sulle facciate, e perciò sono considerati parti comuni del condominio, non è precluso)
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