Il Blocco degli Ammortamenti non esclude la Rivalutazione e la Svalutazione

Con la pubblicazione in versione definiva del documento interpretativo numero 9, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”, l’Organismo Italiano di Contabilità aggiunge qualche ulteriore tassello a chiarimento di una disciplina piena di sfaccettature e di implicazioni sul bilancio d’esercizio (per un approfondimento generale sul tema rimandiamo all’articolo Il blocco degli Ammortamenti civilistici nel Bilancio 2020).

La disciplina in oggetto, pensata da un legislatore emergenziale che forse non ha tenuto nella dovuta considerazione le implicazioni della deroga, non ha mancato di fare discutere gli operatori del bilancio d’esercizio per alcune evidenti conseguenze derivanti dalla sua applicazione.

Con la pubblicazione, nella versione definitiva, del documento interpretativo, l’OIC, rispetto alla precedente versione del documento (per maggiori informazioni sulle altre previsioni del documento interpretativo si veda l’articolo Blocco Ammortamenti 2020: è richiesta la coerenza motivazionale nel contesto pandemico), puntualizza talune ulteriori questioni.

Il documento adesso precisa, esplicitamente, che la norma in deroga riguarda solo l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni “pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, e che “l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25 – Imposte sul reddito”.

In parole povere l’OIC chiarisce, senza lasciare spazio a dubbi, che, agendo la normativa in deroga solo sugli ammortamenti, continueranno di conseguenza a trovare applicazione le altre previsioni civilistiche sul tema: di conseguenza dovrà comunque essere effettuato l’impairment test per stimare l’ipotesi di perdita durevole di valore dei cespiti e il beneficio civile in questione potrà comportare la rilevazione della fiscalità differita.

A seconda delle situazioni, il confluire dei due aspetti potrebbe anche sterilizzare, se non totalmente almeno parzialmente, l’effetto positivo sul bilancio d’esercizio della norma in deroga. Chi scrive ne aveva già parlato, in tempi non sospetti, in occasione dell’articolo Blocco degli Ammortamenti 2020 sterilizzato da imposte differite e impairment test, al quale si rimanda per un approfondimento della problematica.

Altra questione di rilevante importanza è la conferma, da parte dell’OIC, che l’esercizio della facoltà di bloccare gli ammortamenti delle immobilizzazioni sul bilancio 2020non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13

ottobre 2020”, sul medesimo bilancio; in quanto la cosiddetta Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni è una operazione indipendente che avviene dopo la rilevazione degli ammortamenti, non rilevando affatto che questi vengano operati o meno. Le due normative, quindi, non sono confliggenti.

Viene inoltre precisato che, se pur la normativa lo preveda espressamente, per coerenza, non ci sono motivazioni alcune per cui la deroga in questione non debba essere applicata anche alle immobilizzazioni acquisite nell’esercizio 2020, alle quali potranno essere applicati i medesimi meccanismi previsti per gli altri cespiti.

Infine, il documento interpretativo palesa ciò che finora era solo supposto: che anche le microimprese possono avvalersi della deroga redigendo la nota integrativa oppure fornendo “l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio”.