Bonus telemedicina: il codice tributo per le farmacie

Con Risoluzione n 11/E del 14 marzo 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per il credito di imposta per le farmacie relativamente alla telemedicina.

In particolare, l’articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede il riconoscimento a favore delle farmacie di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute. 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo: 

“6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

Attenzione al fatto che in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

L’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto del 30 dicembre 2021, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della salute e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. 

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